Il diritto di superficie è tra i diritti previsti dalla nostra legge che permette ad un soggetto proprietario di un terreno di concedere a un altro soggetto la possibilità di costruire o realizzare un’opera, come una casa o un edificio, su quel suolo e chi costruisce una casa o un edificio su terreno agricolo, boschivo o edificabile diventa proprietario della costruzione ma non del terreno che resta, invece, di proprietà del proprietario originario.
Dunque, chi costruisce diventa proprietario di casa o edificio ma non del terreno. Costruire una casa o un edificio su un terreno agricolo, boschivo o edificabile prevede regole e norme specifiche da rispettare, a partire dalla possibilità o meno di costruire su un terreno agricolo, considerando che non sempre un terreno agricolo è anche edificabile.
E i costi per costruire su un terreno possono arrivare ad essere anche molto elevati. C’è poi un’altra possibilità di costruire su un terreno agricolo, boschivo o edificabile ed è quella del diritto di superficie.
Vediamo in cosa consiste e come funziona.
Diritto di superficie per costruire su terreno agricolo, boschivo edificabile come funziona Diritto di superficie per costruire su terreni durata secondo leggi in vigore Imu e diritto di superficie chi paga su costruzioni su terreni
Nei casi di case o edifici costruiti su terreni agricoli, boschivi o edificabili grazie al diritto di superficie, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, spetta sempre al superficiario proprietario o assegnatario di unità immobiliari pagare l’Imu.
Paga cioè l’Imu sulla casa costruita il proprietario della casa stessa e non il proprietario del terreno.
Secondo le leggi in vigore, il diritto di superficie ha una durata di 99 anni: viene, dunque, concessa da Comune o altri soggetti la possibilità di vivere nella casa costruita su terreno altrui per 99 anni, senza dover pagare nulla.
Dopo 99 anni, o il proprietario della casa compra anche il terreno e lo paga al Comune o lo stesso Comune ne chiede la restituzione.
Precisiamo, infine, che il diritto di costruire su terreno agricolo, boschivo o edificabile altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.