Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attivita’ edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia.
3. Sono fatte salve altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999 n. 302, supplemento ordinario, reca: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”.
– Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Art. 24 (Principi organizzativi per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi). – 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all’art. 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.
2. Presso la struttura e’ istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche’ tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita’ promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti locali coinvolti puo’ prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto”. “Art. 25 (Procedimento). –
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attivita’ produttive e’ unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi: a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta’ per l’interessato di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilita’, della conformita’ del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; d) facolta’ per l’interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l’impianto in conformita’ alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purche’ abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell’obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsita’ di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori odomissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilita’ del ricorso da parte del comune, nella qualita’ di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta’ di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilita’ del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche’ delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente ne’ economicamente in modo diretto o indiretto all’impresa, con la presenza dei tecnici dell’unita’ organizzativa, entro i termini stabiliti; l’autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita’ previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”.